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Regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2007


Regime fiscale dei contributi
(applicabile anche ai soggetti iscritti alla data del 31.12.2006)


I contributi versati ad AGRIFONDO, a partire dal 01.01.2007, sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo, oltre che dei contributi versati dal lavoratore dipendente, si tiene altresì conto:
- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati ad AGRIFONDO in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), di seguito T.U.I.R., limitatamente all’importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall’aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Relativamente a queste ultime, sulle somme reintegrate eccedenti l’importo di euro 5.164,57 (che, come evidenziato sopra, non sono deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Il TFR viene destinato ad AGRIFONDO in regime di sospensione di imposta: di conseguenza non deve essere dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ad AGRIFONDO ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’aderente comunica al predetto fondo pensione l’importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile assunta a riferimento per il calcolo delle ritenute fiscali, all’atto dell’erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ad una delle predette forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.


Regime fiscale di AGRIFONDO

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.


Regime fiscale delle prestazioni

Criterio generale di imposizione fiscale
Per regola generale sono assoggettate a tassazione, al momento delle percezione delle prestazioni, le quote di montante maturato riferite proporzionalmente alle somme che, all’atto del versamento, non sono state assoggettate ad imposizione fiscale. Di conseguenza saranno tassate solo le quote di montante riferibili al TFR versato ed ai contributi versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore a condizione che siano stati dedotti all’atto del versamento.
Al contrario, non saranno tassate le quote di montante riferibili agli eventuali contributi non dedotti all’atto del versamento nonché le quote di montante riferibili ai redditi già assoggettati ad imposta durante la fase di accantonamento (come ad esempio le quote di montante riferibili ai rendimenti maturati).
Le prestazioni sono assoggettate a tassazione, pro quota, in base al regime fiscale vigente tempo per tempo. In particolare:
? i montanti maturati al 31.12.00 saranno assoggettati a tassazione sulla base del regime fiscale vigente alla suddetta data;
? i montanti maturati al 31.12.06 saranno assoggettati a tassazione sulla base del regime fiscale vigente alla suddetta data;
? i montanti maturati a decorrere dal 01.01.07 saranno assoggettati a tassazione sulla base del regime fiscale in vigore dalla data suddetta.

Regime fiscale applicabile ai montanti maturati (quote di prestazione) al 31.12.00
I montanti maturati a tutto il 31 dicembre 2000 sono assoggettati, limitatamente alla parte imponibile, a tassazione secondo la disciplina di cui all’art. 17-bis del T.U.I.R. In particolare:
Prestazione erogata sotto forma di rendita: è assoggettata a tassazione progressiva nella misura dell’87,5% del suo ammontare.
Prestazione erogata sotto forma di capitale: è assoggettata a modalità di imposizione diverse a seconda che riguardi i c.d. “vecchi iscritti” (soggetti già iscritti al 28.04.93 a forme di previdenza complementare già istituite alla data del 15.11.92) ovvero soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93.
Per i “vecchi iscritti” i montanti maturati a tutto il 31.12.00 sono assoggettati a tassazione separata mediante l’applicazione, a titolo definitivo, della medesima aliquota di tassazione del TFR sulla base imponibile costituita dal montante maturato al netto della riduzione (258,23 euro fino al 31.12.97 elevata a 309,87 euro per il periodo 01.01.98-31.12.00) spettante in proporzione della eventuale quota di TFR versato nonché al netto dei contributi del lavoratore se di importo inferiore al 4% della retribuzione annua lorda che residua una volta dedotti i contributi obbligatori per legge.
Per i soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93 i montanti maturati a tutto il 31.12.00 sono assoggettati a tassazione separata mediante l’applicazione, a titolo definitivo, dell’aliquota c.d. “interna” (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all’interno del fondo pensione) sulla base imponibile costituita dal montante maturato al netto della riduzione (258,23 euro fino al 31.12.97 elevata a 309,87 euro per il periodo 01.01.98-31.12.00) spettante in proporzione della quota di TFR versato nonché al netto dei contributi del lavoratore se di importo inferiore al 4% della retribuzione annua lorda che residua una volta dedotti i contributi obbligatori per legge.
Anticipazioni: anche le anticipazioni fatte valere sui montanti maturati fino al 31.12.00 sono assoggettate ad un regime fiscale differenziato a seconda che siano chieste da “vecchi iscritti” ovvero da soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93.
In particolare:
a) le anticipazioni richieste dai “vecchi iscritti” sono assoggettate a tassazione separata, a titolo provvisorio e salvo conguaglio all’atto della definitiva liquidazione della posizione, mediante applicazione dell’aliquota c.d. “interna” (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all’interno del fondo pensione) sulla base imponibile costituita dal montante oggetto di anticipazione diminuito dei contributi del lavoratore se di importo inferiore al 4% della retribuzione annua lorda che residua una volta dedotti i contributi obbligatori per legge.
b) le anticipazioni richieste dai soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93 sono assoggettate a tassazione separata, a titolo provvisorio e salvo conguaglio all’atto della definitiva liquidazione della posizione, mediante applicazione dell’aliquota c.d. “interna” (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all’interno del fondo pensione) sulla base imponibile costituita dal montante oggetto di anticipazione diminuito dei contributi del lavoratore se di importo inferiore al 4% della retribuzione annua lorda che residua una volta dedotti i contributi obbligatori per legge nonché della riduzione (258,23 euro fino al 31.12.97 elevata a 309,87 euro per il periodo 01.01.98-31.12.00) spettante in proporzione della quota di TFR versato.


Regime fiscale applicabile ai montanti maturati (quote di prestazione) dal 01.01.01 al 31.12.06
Trovano applicazione le regole di seguito indicate:
1. Prestazione erogata sotto forma di rendita: è assoggettata a tassazione progressiva per la quota parte riferibile ai contributi dedotti ed al TFR. Invece, la quota parte riferibile ai contributi non dedotti ed ai rendimenti conseguiti durante la fase di accumulo è esentata da tassazione. I rendimenti finanziari della rendita (rivalutazioni) sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
2. Prestazione erogata sotto forma di capitale: è assoggettata, per la sola parte di volta in volta imponibile, a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.
In particolare i montanti maturati tra il 01.01.00 ed il 31.12.06 sono assoggettati a tassazione separata mediante l’applicazione, a titolo definitivo, dell’aliquota c.d. “interna” (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all’interno del fondo pensione aumentato delle eventuali anticipazioni godute e diminuito degli eventuali contributi non dedotti nonché dei redditi già assoggettati ad imposta) sulla base imponibile.
Se l’importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell’intera posizione maturata, la base imponibile è costituita unicamente dai contributi dedotti e dalle quote di TFR.
Si utilizza la medesima base imponibile anche nell’ipotesi in cui l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995.
Se, al contrario, l’importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell’intera posizione maturata, la base imponibile è costituita non solo dai contributi dedotti e dalle quote di TFR ma anche dai rendimenti finanziari.
3. Anticipazioni: le anticipazioni fatte valere sui montanti maturati nel periodo dal 01.01.01 al 31.12.06 sono assoggettate a tassazione separata, a titolo provvisorio e salvo conguaglio all’atto della definitiva liquidazione della posizione, mediante applicazione dell’aliquota c.d. “interna” (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all’interno del fondo pensione) sulla base imponibile costituita dal montante oggetto di anticipazione diminuito dei contributi non dedotti.

Regime fiscale applicabile ai montanti maturati (quote di prestazione) a decorrere dal 01.01.07
1. Prestazioni in rendita o capitale
Le prestazioni, sia erogate sotto forma di rendita sia erogate sotto forma di capitale, limitatamente alla parte imponibile, sono tassate mediante ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l’aliquota applicata sarà pari al 9 per cento.
Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita (rivalutazioni) sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
2. Riscatti ed anticipazioni
Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono tassate mediante ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Tale regola si applica nei seguenti casi:
a) anticipazioni richieste dall’aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
b) riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell’aderente.
In tutte le altre fattispecie di riscatto (riscatto per cause diverse ai sensi dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 252/05) nonché in caso di anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli ovvero in caso di anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente, la tassazione, limitatamente alla parte imponibile, avviene mediante applicazione di una aliquota pari al 23 per cento.

Avvertenza
I lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro posizione individuale ad AGRIFONDO e che risultino già iscritti, al 29 aprile 1993, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del meno favorevole regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche da e verso AGRIFONDO sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.


Dichiarazione di responsabilità
AGRIFONDO si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.